CIN — Codice Identificativo Nazionale
Dal 1° gennaio 2025 tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche devono possedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale), introdotto dall'art. 13-ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: cos'è, chi deve richiederlo, come ottenerlo e quali sanzioni si rischiano.
Cos'è il CIN e perché è stato introdotto
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è un codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo a ogni struttura ricettiva e a ogni unità immobiliare destinata a locazioni turistiche o brevi sul territorio italiano.
La disciplina è contenuta nell'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191. L'ambito applicativo è stato ulteriormente definito dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 (c.d. decreto interoperabilità).
Le finalità principali della normativa sono:
- Tutela della concorrenza e trasparenza del mercato turistico-ricettivo
- Sicurezza del territorio e contrasto a forme irregolari di ospitalità
- Mappatura nazionale degli esercizi ricettivi tramite la BDSR
Chi deve richiedere il CIN
L'obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Devono richiedere il CIN:
- Titolari o gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere (hotel, alberghi, residence, ecc.)
- Titolari o gestori di strutture extralberghiere (B&B, affittacamere, agriturismi, case vacanza, ostelli, ecc.)
- Locatori di unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
- Locatori di locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017 (affitti fino a 30 giorni)
Le normative possono variare da Regione a Regione e da Comune a Comune. Verifica sempre presso il tuo Comune e la tua Regione di appartenenza.
Differenza tra CIR (regionale) e CIN (nazionale)
Molti gestori confondono il CIR (Codice Identificativo Regionale) con il CIN. Ecco le differenze fondamentali:
- Il CIR è il codice identificativo rilasciato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, secondo la normativa locale
- Il CIN è il codice identificativo nazionale, rilasciato dal Ministero del Turismo tramite la BDSR
- Il CIN non sostituisce il CIR: se il tuo territorio prevede un codice regionale/provinciale, sei tenuto a possedere ed esporre entrambi
Il CIR (o il codice provinciale) costituisce la base del CIN, che include anche un codice di classificazione ISTAT (2 caratteri) e una stringa alfanumerica casuale (massimo 8 caratteri).
Importante: prima di richiedere il CIN, devi già essere in possesso del codice regionale/provinciale se previsto nel tuo territorio.
Come richiedere il CIN sulla piattaforma BDSR
La richiesta del CIN avviene online tramite la BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo, accessibile all'indirizzo bdsr.ministeroturismo.gov.it.
Ecco la procedura passo dopo passo:
- Accedi con SPID o CIE alla piattaforma BDSR
- Verifica la tua struttura — Le strutture già registrate presso la Regione/Provincia vengono collegate automaticamente al tuo codice fiscale
- Integra i dati mancanti — Inserisci o aggiorna la dichiarazione sostitutiva con i dati catastali dell'immobile (terna catastale: Comune catastale, foglio, particella/mappale)
- Presenta l'istanza telematica corredata della dichiarazione sostitutiva
- Ottieni il CIN — Il sistema assegna il codice tramite procedura automatizzata e rilascia una certificazione telematica
Se la struttura non compare nella BDSR: se non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, verifica di aver ottemperato agli obblighi di registrazione regionali. Se sei già in possesso del CIR ma la struttura non risulta, puoi inviare una segnalazione tramite il pulsante "Segnalazione struttura mancante" presente nel portale.
Requisiti di sicurezza obbligatori (comma 7)
L'art. 13-ter, comma 7, del D.L. 145/2023 impone che tutte le unità immobiliari destinate a locazione turistica o breve siano dotate di:
- Dispositivi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti
- Estintori portatili a norma di legge — almeno uno ogni 200 mq di superficie, con un minimo di uno per piano
Questi requisiti devono essere posseduti e dichiarati nella procedura di richiesta del CIN. La mancanza di tali requisiti comporta sanzioni specifiche (da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata).
Obblighi di esposizione e pubblicazione
Una volta ottenuto il CIN, la legge impone precisi obblighi di esposizione (art. 13-ter, comma 6):
- Esposizione fisica — Il CIN deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui si trova la struttura o l'appartamento, in modo visibile
- Annunci online — Il CIN deve essere indicato in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato (sito web, Booking.com, Airbnb, social media, ecc.)
L'obbligo riguarda anche gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici, che devono indicare il CIN negli annunci pubblicati sulle loro piattaforme.
Nota: anche il CIN "non verificato" (in fase di verifica da parte della Regione, che dura 30 giorni dalla segnalazione) può essere utilizzato per gli annunci e per l'esposizione.
Scadenze e tempistiche
Ecco il calendario delle scadenze principali relative al CIN:
- 3 settembre 2024 — Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di entrata in funzione della BDSR e del portale telematico per l'assegnazione del CIN
- 2 novembre 2024 — Data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN (60° giorno dalla pubblicazione in G.U.)
- 1° gennaio 2025 — Termine ultimo per l'acquisizione del CIN (termine posticipato per garantire uniformità di applicazione)
- 2 gennaio 2025 — Inizio dell'applicazione delle sanzioni
L'adeguamento al Regolamento UE 2024/1028, relativo alla raccolta e condivisione dei dati sui servizi di locazione di alloggi a breve termine, è previsto entro maggio 2026.
Sanzioni per inadempimento
Le sanzioni previste dall'art. 13-ter, comma 9, del D.L. 145/2023 sono le seguenti:
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Struttura o immobile privo di CIN | Da 800 a 8.000 € |
| Mancata esposizione o indicazione del CIN negli annunci | Da 500 a 5.000 € per ciascuna struttura/unità + rimozione immediata dell'annuncio irregolare |
| Assenza dei requisiti di sicurezza (comma 7) | Da 600 a 6.000 € per ciascuna violazione accertata |
| Attività ricettiva imprenditoriale senza SCIA | Da 2.000 a 10.000 € |
Le sanzioni sono calcolate in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. Durante la fase di verifica (30 giorni dalla segnalazione di "struttura mancante") è esclusa l'applicazione delle sanzioni.
Documenti necessari per la richiesta
Per richiedere il CIN sulla piattaforma BDSR devi avere a disposizione:
- SPID o CIE per l'accesso alla piattaforma
- Codice identificativo regionale/provinciale (CIR) se previsto dalla normativa del tuo territorio
- Dati catastali dell'immobile — la terna catastale completa (Comune catastale, foglio, particella/mappale)
- Dichiarazione sostitutiva con i dati della struttura e la conformità ai requisiti di sicurezza
Il processo è interamente telematico e non richiede invio di documentazione cartacea.
Domande frequenti sul CIN
Il CIN sostituisce il codice regionale (CIR)?
No, il CIN non sostituisce il CIR. Se il tuo territorio prevede un codice regionale/provinciale, devi possedere ed esporre entrambi i codici.
Posso usare il CIN prima della verifica?
Sì, il CIN "non verificato" può essere utilizzato fin da subito per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno.
Chi può accedere alla BDSR?
L'accesso alla piattaforma BDSR avviene tramite SPID o CIE. Gli utenti stranieri dispongono di una procedura di registrazione dedicata.
Cosa fare se la mia struttura non compare nella BDSR?
Verifica prima di aver adempiuto agli obblighi di registrazione regionali. Se sei già in possesso del CIR, utilizza la funzione "Segnalazione struttura mancante" nel portale. La Regione avrà 30 giorni per le verifiche.
È possibile il subentro nel CIN?
Sì, se la normativa regionale consente il subentro nel codice identificativo regionale (CIR), allora sarà possibile anche il subentro nel CIN.
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